giovedì 30 giugno 2011

Trenord: rimborsi studiati da azzeccagarbugli

Cattaneo Trenord

Il ritardo di 65 minuti di ieri sera mi ha fatto riflettere sulle Condizioni Generali di Trasporto che Trenord ha recentemente pubblicato: in particolare mi sono ricordato che la stampa aveva dato molto risalto alla possibilità di richiedere indennizzi in caso di ritardo.

Vediamo cosa hanno quindi pensato gli azzeccagarbugli che hanno stilato le regole.

Tra le principali novità, nel documento presentato ad inizio mese si dava particolare risalto alla possibilità di richiedere un rimborso in caso il ritardo all’arrivo fosse superiore ai 60 minuti: in questo caso il viaggiatore potrà chiedere a Trenord un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto.
Con ritardi superiori ai 119 minuti il rimborso salirebbe al 50%.

Riflettendoci fa sorridere l'arguzia degli azzeccagarbugli: per definizione il servizio che Trenord va a coprire è quello regionale, ovvero quelle delle tratte sotto i 100km e quindi quello dove generalmente i clienti fanno percorrenze inferiori all'ora.

Per fare un esempio, un pendolare lodigiano avrà diritto ad 1.7e di rimborso se il suo viaggio per Milano durerà 5 volte il normale. Cosa che mai accadrà, dato che sulla sua linea la frequenza dei treni è tale che sicuramente il treno in ritardo verrà cancellato e lui potrà usufruire di altra corsa.

Nel nostro caso, pensando al ritardo di 65 minuti di ieri sera, se quel treno fosse stato gestito da Trenord avremmo avuto diritto al rimborso?
Non è detto: come specificato il ritardo effettivo è quello misurato nella stazione di arrivo e quindi se il treno proseguendo nella tratta fosse riuscito a recuperare qualche minuto abbassando il ritardo a 59 minuti Trenord non avrebbe dovuto pagare penali.

Si sarebbe comunque trattato di un rimborso nell'ordine di circa 1,5e, nonostate il tempo impiegato fosse stato il doppio del normale previsto per coprire la tratta (e comunque credo nessuno si sarebbe messo a fare la pratica per tale cifra: sarebbe stato maggiore il disturbo del guadagno).

Infine, ovviamente l'indennizzo spetta ai possessori di biglietti di corsa singola, non agli abbonati, per i quali valgono invece le regole dei bonus (in estrema sintesi, verranno considerati i valori medi registrati nel mese).

Ancora una volta ci sentiamo quindi presi in giro, siamo stanchi di annunci che sono dei lanci pubblicitari: mentre noi avremmo bisogno di azioni concrete per migliorare il servizio si perseverà con le attività di facciata.

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